di Federica Resta
Il 15 novembre il Comitato Onu contro la tortura ha concluso il proprio rapporto sull’attuazione, in Italia, della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti inumani e degradanti. Il Governo (nella persona del sottosegretario Migliore) ha illustrato le modifiche intervenute recentemente nell’ordinamento e, in particolare: l’introduzione del reato di tortura, la riduzione della popolazione detenuta anche grazie alla previsione di misure alternative alla detenzione e sostitutive della pena, la chiusura degli opg, l’accordo siglato con la Libia al fine di contrastare lo sfruttamento dell’immigrazione irregolare e la tratta di persone. Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani dell’Italia, ha sottolineato l’ampiezza della fattispecie di tortura introdotta nel codice penale, nonché la funzionalità dell’accordo siglato con la Libia al fine di migliorare le condizioni dei centri di detenzione di quel paese.
Il Comitato Onu ha eccepito, sul reato di tortura: l’eccesso di requisiti costitutivi della fattispecie, tale da renderla di difficile applicazione; il carattere meramente comune e non proprio del reato, come tale suscettibile di realizzazione da parte di chiunque e non soltanto da pubblici ufficiali, come invece previsto dalla Convenzione. Si è anche rilevato come il reato non sia imprescrittibile e non sia stanziato alcun fondo per il risarcimento delle vittime.Si raccomanda l’istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani. Apprezzata è stata invece l’istituzione del Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà, che risponde al Meccanismo Nazionale di Prevenzione stabilito dalle Nazioni Unite. In ordine al trattamento penitenziario speciale previsto dall’art. 41-bis l. 354/1975, si esprimono perplessità sulla possibilità che i detenuti possano esservi sottoposti anche per vent’anni, nonché sulle condizioni di eccessivo isolamento in cui vengono ristretti.
Il Comitato ha inoltre invitato l’Italia a ridurre l’uso della custodia cautelare che raggiunge un tasso tra i più alti in Europa, nonché il sovraffollamento, che supera il 120%. Valuta positivamente l’introduzione della sorveglianza dinamica ma ritiene scarso il numero di educatori e operatori sociali a disposizione. Denuncia inoltre i troppi i casi di assegnazione di detenuti al regime d’isolamento, nonché il ricorso alle “celle lisce”. Il Catha inoltre richiesto dati sui casi di violenza nei confronti dei detenuti, mancando informazioni a riguardo, manifestando inoltre preoccupazione per l’assenza di provvedimenti disciplinari e penali nei confronti del personale delle forze dell’ordine responsabile delle violenze a Genova, Napoli e Val di Susa.
I rilievi del Comitato sono condivisibili e molti di essi già “anticipati” dal dibattito sviluppatosi attorno ai temi considerati e, in particolare, al reato di tortura. Era stato infatti già sottolineato come la configurazione del reato come comune e non proprio(dunque realizzabile da chiunque e solo aggravato ove l’autore sia un soggetto pubblico),diversamente dalla maggior parte delle convenzioni internazionali, indebolisca molto la valenza anzitutto simbolica di questa norma, che nasce anche storicamente come sanzione dell’abuso commesso sul cittadino da chi, rappresentando lo Stato, ne eserciti il potere coercitivo. Inoltre, la molteplicità dei requisiti richiesti per l’integrazione della fattispecie (che risulta affetta così da una sorta di “gigantismo”) rischia di renderne l’applicazione estremamente difficile e comunque residuale. Si pensi alla condizione obiettiva di punibilità tale da limitare l’applicabilità della norma ai soli casi nei quali la tortura sia prodotta da una pluralità di condotte. O alla prova che l’autore abbia agito “con crudeltà”, il che è alquanto complesso vista la difficoltà di dimostrazione del movente psicologico. Altrettanto complessa sarà la prova della determinazione, a causa della condotta contestata, se non di “acute sofferenze fisiche”, di un “verificabile trauma psichico”: anche in questo caso l’onerosità della prova rischia di vanificare l’applicazione della norma.
Si precisa peraltro che, al fine di integrare gli estremi del delitto di tortura, le sofferenze causate alla vittima non devono risultare “unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”. Benché ovviamente tese a evitare la qualificazione come tortura della fisiologica esecuzione della pena o della misura coercitiva, nella sua inevitabile afflittività, tale clausola rischia di prestarsi a un uso strumentale da parte di difese spregiudicate, con il rischio di depotenziare la norma.
Le obiezioni inerenti il sovraffollamento delle carceri e l’esigenza di ridurre il tasso di applicazione della custodia cautelari sono certamente condivisibili alla luce dei dati più recenti, che mostrano nuovamente un trend di crescita della popolazione detenuta, dopo un periodo di sostanziale riduzione. Le cause di tale ripresa sono dovute, come sempre, a una molteplicità di fattori, dei quali però due hanno un peso specifico particolare. Da un lato la cessazione dell’efficacia della liberazione anticipata speciale (che ampliava di 30 giorni il beneficio altrimenti conseguibile), tale da determinare un rallentamento delle uscite e, quindi, un aumento delle permanenze in carcere. Dall’altro, l’esiguità del personale assegnato agli uffici dell’esecuzione penale esterna- essenziali per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione e, in particolare, tenuti a predisporre il programma di trattamento per indagati o imputati cui sia stata riconosciuta la sospensione del procedimento con messa alla prova - ha ostacolato il pieno sviluppo di tali misure, che avrebbe comportato una significativa deflazione della popolazione penitenziaria.
Ed è ancora una volta la scarsa presenza di camere di sicurezza dove trattenere soggetti sottoposti per poche ore a misura precautelare (es. il fermo di polizia), ad aver determinato il ritorno del fenomeno delle “porte girevoli”- ovvero della detenzione in carcere per una notte di soggetti che non dovrebbero transitarvi- che il legislatore aveva inteso contrastare sin dal 2011, con il d.l. 201. Dunque, tali condizioni, ove non corrette, rischiano di vanificare gli effetti di riforme anche importanti, approvate recentemente nel segno della deflazione penitenziaria e volte a potenziare il ricorso alle misure alternative alla detenzione, a misure sostitutive della pena detentiva, nonché a limitare l’applicazione della custodia cautelare in favore di altro genere di misure cautelari. Condivisibili anche i rilievi espressi sul regime del 41-bis, che come ha dimostrato il rapporto redatto dalla Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani del Senato, necessiterebbe di una radicale riforma.