Premessa

di Luigi Manconi

Questo che state per leggere è il primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, progettato e realizzato dall’Associazione A Buon Diritto. La tutela e l’effettività dei diritti umani non è questione esotica che riguardi solo lande lontane, popoli oppressi e regimi totalitari. Al contrario, è problema che ci riguarda direttamente. Ed è bene, di conseguenza, partire da noi, prima di andare in giro per il mondo a predicare, di quei diritti, il valore e l’urgenza.

L’articolo 3 è un resoconto e un progetto che possiamo chiamare politico. Il re- soconto di un lavoro collettivo che documenta la tutela o la mancata tutela o la parziale tutela di tutti i diritti, nel nostro paese. E il progetto politico che lo ha ispirato e che è tale perché corrisponde al progetto politico della Costituzione re- pubblicana e del principio d’uguaglianza scritto in nome della dignità della persona umana. Questo nostro testo nasce dalla constatazione che non esiste in Italia un rapporto periodico sullo stato di attuazione dei diritti fondamentali della persona e delle garanzie poste a protezione delle minoranze. Vengono pubblicati dei rappor- ti particolari, focalizzati su istituzioni, come il sistema penitenziario, o su gruppi (minoranze sessuali e rom, sinti e caminanti), ma non un dossier che sottoponga a osservazione e verifica periodica l’effettivo riconoscimento e l’effettiva esigibilità dei diritti da parte dei titolari degli stessi. Ovvero le persone, i gruppi sociali, le diverse minoranze – tali per origine etnica, confessione religiosa, orientamento sessuale, collocazione sociale, condizione di disabilità... – e i soggetti in stato di esercizio parziale, sospeso o attenuato dei diritti stessi (detenuti, internati, sottopo- sti a trattamento sanitario obbligatorio…).

Nasce da qui il progetto di L’articolo 3 che, richiamando il principio di uguaglianza iscritto nella Costituzione, si propone di valutare e in qualche modo «misurare» il riconoscimento o il mancato riconoscimento, l’effettiva attuazione o l’inosser- vanza, dei diritti e delle garanzie correlati al pieno esercizio delle prerogative fon- damentali della persona: dalla libertà personale alla libertà di movimento, dalla libertà religiosa alla libertà sessuale, alla libertà dalle discriminazioni di qualunque origine e dalle violenze comunque motivate.

Premessa del nostro progetto è una visione unitaria del sistema dei diritti e una con- cezione piena della persona umana che ne è titolare. Storicamente, il succedersi di diritti di ambito e natura diversi ha dato luogo a una differente loro classificazione, riordinata da Thomas H. Marshall in ragione del criterio, appunto storico, delle successive generazioni di diritti. Lo ricordava Norberto Bobbio: «i diritti dell’uomo, per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradual- mente, non tutti in una volta e non una volta per sempre». I diritti civili, i diritti politici, i diritti sociali, i diritti di terza o quarta generazione e così via: lo svolgersi degli avvenimenti consente sempre nuove periodizzazioni, assorbendo antiche dif- ferenze in categorie più comprensive, oppure distinguendo ulteriormente ciò che è di oggi da ciò che è emerso ieri o l’altro ieri. Indubbiamente la proposta di Marshall ha avuto il merito di legare i diritti sociali a quel tipo di cittadinanza che andava affermandosi nell’epoca del welfare state e dello Stato sociale di diritto. Ciò nono- stante, essa ha prestato il fianco a equivoci e interpretazioni fraudolente. Il legame tra cittadinanza e diritti, infatti, ha motivato letture «nazionalistiche», etniche, o addirittura «fiscali-contributive» della titolarità dei diritti. La loro classificazione per generazioni successive, poi, è stata talvolta travisata in una graduatoria dei diritti e della loro esigibilità: i diritti civili, poi quelli politici e, se proprio neces- sari, in epoca di vacche grasse, quelli sociali. Il tutto, naturalmente, subordinato alle «emergenze» dei poteri pubblici. In questo modo, troppo spesso universalità e interdipendenza dei diritti umani hanno potuto essere messe tra parentesi, affi- date alla bonaccia delle relazioni sociali, economiche, internazionali. Viceversa, una rilettura nuova e conseguente del costituzionalismo democratico individua nel principio della dignità umana la leva per una ricomposizione dei diritti nel ricono- scimento, appunto, della pienezza della persona che ne è titolare.

La Costituzione italiana del 1947, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uo- mo del 1948, la Legge fondamentale tedesca del 1949 riscoprono la dignità della persona come attributo di senso delle vecchie e nuove libertà in esse e (a partire) da esse riconosciute. All’origine c’è il rovesciamento di una tradizione distinti- va, che voleva «degni» i «dignitari», coloro che meritavano il riconoscimento di una eccellenza. Degno è invece, ora, ogni essere umano, in quanto tale. Così, la dignità – avendo attraversato l’universalismo della modernità – si presenta sulla scena pubblica come fattore di valutazione e di commisurazione di quei valori di libertà, eguaglianza, solidarietà su cui si fondano le nostre società e i nostri regimi democratici. Come la storia degli ultimi due secoli insegna, non c’è libertà, non c’è eguaglianza, non c’è reciprocità senza il riconoscimento della dignità di ciascun essere umano in relazione con i suoi simili.

Il processo attraverso il quale si afferma e si diffonde il pieno riconoscimento dei diritti all’interno del corpo sociale altro non è che il percorso evolutivo della co- munità umana. L’aspirazione a un’esistenza giusta, libera e dignitosa è il principio ontologico del sistema dei bisogni individuali e collettivi costitutivi della società moderna. A partire almeno dalla fine del XVIII secolo l’attenzione verso la promo- zione, la diffusione e la fruizione dei diritti fondamentali della persona si dovrebbe configurare come precondizione costituzionalizzata dell’agire politico, sociale ed economico di qualsiasi paese civile. Tuttavia, come tutti i principi evolutivi, tale concezione, sia che si manifesti come precondizione che come aspirazione, non si realizza mai pienamente: né nella sua forma originaria, né tantomeno nel suo processo dinamico. È quindi compito doveroso e insieme arduo quello di chi si assume l’impegno di osservare, valutare, segnalare e promuovere azioni e politiche che consentano la piena affermazione di tale principio.