Aggiornato al: 30/04/2019
Un ambito particolarmente qualificante del cambiamento politico che ha investito l’Italia nel 2018 è quello del diritto di famiglia. Con il disegno di legge S. 735(1), noto anche come DDL Pillon, è giunta al Senato una proposta di riforma della procedura della separazione e, inevitabilmente, del diritto dei minori alla bigenitorialità.
Il progetto non manca di criticità. Qui ci si limiterà a esaminare le tre di maggiore impatto sulle famiglie in via di separazione: a) la riforma dell’affido condiviso e la sua formalizzazione in termini di collocazione paritetica; b) gli effetti dell’introduzione del principio di mantenimento diretto; c) l’introduzione del concetto di alienazione parentale nella disciplina degli ordini di protezione.
Quanto al primo profilo, affido condiviso, si rimprovera al progetto di legge di codificare un visione adultocentrica degli interessi del bambino e, quel che è più grave, di travisare il principio di bigenitorialità. L’art. 11 del disegno prevede infatti che “qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio (..)”. Una collocazione quindi da intendersi materialmente e rigidamente paritetica.
L’affidamento paritetico (joint physical custody) non è nuovo al panorama giurisprudenziale italiano. Basti qui ricordare la pubblicazione nel 2017 delle Linee Guida della Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi seguite da diversi tribunali italiani in materia di affidamento, mantenimento, assegnazione della casa familiare(2). Ciò che però differenzia il progetto di legge dall’indirizzo in via di consolidamento è il punto di partenza: l’interesse del minore nelle Linee Guida di Brindisi - che valorizza la bigenitorialità secondo il caso concreto, consentendo al giudice di graduare la soluzione - i diritti dei genitori con la previsione di un minimo di 12 giorni di permanenza nel caso del disegno di legge.
In altri termini il Ddl Pillon sembra prefigurare una distribuzione matematica dei figli, e del loro tempo di vita, tra i domicili degli adulti presumibilmente in conflitto, segnando con ciò un deciso arretramento nel campo della tutela del minore nella famiglia disgregata.
Quanto al secondo profilo, la legificazione del principio del mantenimento diretto, si osserva da più parti, e qui si condivide, che la sua traduzione pratica resta ancora oscura e rischia di accrescere la conflittualità tra i genitori. Si pensi al caso di due genitori dotati di diversissime capacità economiche (per non dire del caso in cui l’un genitore abbia una capacità economica quasi nulla).
Da ultimo, con la modifica degli artt. 342 ter e quater del codice civile, il ddl Pillon intende introdurre l’alienazione parentale nella disciplina degli ordini di protezione e allontanamento. Si legge all’art. 17: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest’ultimo articolo possono essere applicati , nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi».
Come esplicitato nella relazione introduttiva, il riferimento ai “diritti relazionali del figlio minore” intenderebbe “superare la concezione nominalistica dell’alienazione genitoriale”, una sindrome smentita dal dibattito scientifico, per reintrodurla in maniera spuria nel codice civile. Nella sua traduzione pratica la norma rischia di dotare il genitore autore di violenze domestiche (eventuale genitore alienato) di un’arma di forte dequalificazione del rifiuto del minore e di minaccia nei confronti della madre abusata (“genitore alienante”), aggravando una prassi già in essere nei tribunali che, in nome della bigenitorialità, mancano spesso intercettare situazioni di violenza altrimenti chiuse tra le mura domestiche(3).
Merita menzione infine la previsione della mediazione familiare obbligatoria (e non gratuita) che ha valso all’Italia le preoccupazioni delle Nazioni Unite(4). Per i casi di separazione, e per il recupero di una bigenitorialità fuori contesto, si vorrebbero costringere a un percorso di confronto anche i nuclei spezzati da ripetute violenze e maltrattamenti, aggravando con ciò il rischio che il fenomeno, già di difficile emersione, venga sempre meno denunciato.
Riconoscimento figli coppie dello stesso sesso.
Il riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso nati all’estero giunge all’esame delle Sezioni Unite. Con l’ordinanza del 22 febbraio 2018(5) la prima sezione della Cassazione ha rimesso la questione attinente alla conformità all’ordine pubblico dei provvedimenti di riconoscimento stranieri (trascrizione degli atti di nascita). La pronuncia si annuncia decisiva avendo come punto di partenza la filiazione da coppia maschile realizzata con il ricorso alla maternità surrogata. Si tratta del cosiddetto caso Trento(6) e cioè la vicenda di un padre (di due) cui una sentenza canadese aveva riconosciuto la seconda paternità (resa efficace in Italia dalla Corte d’Appello).
La Corte di Cassazione ha rilevato come la Corte territoriale si sia avvalsa di una nozione ristretta di ordine pubblico - in ossequio all’orientamento della Cassazione nella sent. n. 19599/2016(7) - a suo giudizio non del tutto conforme alla nozione di ordine pubblico internazionale espressa dalle Sezioni Unite in una sentenza sui danni punitivi.
Adozioni internazionali: in attesa di una riforma
La nota di aggiornamento al DEF 2018 dedica alle adozioni obiettivi ambiziosi. Vi si trovano infatti: rafforzamento delle attività istruttorie ai fini del rilascio del decreto di idoneità, maggiore uniformità dei servizi resi sul territorio nazionale, misure di razionalizzazione delle attività di informazione e dei processi di valutazione, previsione di un sistema di sostegno post adozione “strutturale e capillare”, razionalizzazione degli enti autorizzati per le adozioni, rafforzamento degli strumenti di sostegno economico per le coppie che concludono un percorso adottivo, e cooperazione.
Poco o nulla però è arrivato al vaglio della legge di Bilancio.
Pare utile ricordare come le numerose criticità dell’iter adottivo, segnalate da anni dalle associazioni del settore e già mirate da numerose proposte di modifica - si veda la legge sulla cosiddetta continuità affettiva(8) - hanno portato la Camera dei Deputati ad avviare nel 2016 una ampia Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido. Il 7 Marzo 2017, la Commissione Giustizia ha approvato il documento conclusivo di un anno di audizioni e attenzioni(9) - in gran parte in linea con le Raccomandazioni del Gruppo CRC - e di cui riportiamo brevemente le conclusioni, utili oggi ai lavori della nuova legislatura, soprattutto alla luce del point d’étape promosso dalla Commissione Adozioni Internazionali nell’Ottobre del 2018 a Firenze(10).
Si legge in premessa che “l’indagine conoscitiva, è stata diretta a verificare se la normativa vigente riesca a garantire effettivamente il predetto diritto, valutando se non sia necessario apportavi modifiche non solo nella parte relativa alla semplificazione del procedimento di adozione, ma anche nella parte in cui sono disciplinati i requisiti richiesti per adottare”.
Conformemente al quadro normativo internazionale, vi trova conferma la centralità del diritto alla relazione tra genitori e figli e si raccomanda prudenza riguardo a qualsiasi misura di allontanamento del minore dalla propria famiglia (cfr. art. 1 legge 184/83; giur. principio dell’adozione come extrema ratio). Resta chiaramente in capo allo Stato e agli enti locali il compito di “individuare in modo sinergico e coordinato gli interventi diretti a prevenire il fenomeno dell’abbandono, anche garantendo adeguate forme di sostegno economico alle famiglie in difficoltà”. Merita poi di essere evidenziato, come linea di politica del diritto, che “un’eventuale revisione dell’istituto dell’adozione dovrebbe muovere dal presupposto che il legislatore non sia chiamato a tutelare un preteso diritto alla filiazione, quanto piuttosto il diritto del minore ad una famiglia, ovvero a crescere ed essere educato, come stabilito dall’art. 6 della legge n. 183 del 1984, in un ambiente affettivamente idoneo allo sviluppo della sua personalità”.
Passando al dettaglio, viene anzitutto affrontata la questione degli affidamenti a tempo indefinito (affidamenti sine die), quelli cioè che eccedono il limite temporale dei due anni, per il caso in cui il minore non possa essere dichiarato in stato di abbandono: la famiglia di origine è ancora in temporanea difficoltà ma mantiene un legame affettivo con lo stesso. Un possibile rimedio a simili situazioni di precarietà, che certo non garantiscono il superiore interesse del minore, viene individuato nella cosiddetta adozione mite: un’adozione semplice (non adozione cosiddetta piena), idonea a consentire al minore di non recidere definitivamente i legami giuridici e affettivi con la famiglia di origine (cfr. la condanna all’Italia con la sentenza CEDU Zhou c. Italia, 21 gennaio 2014(11)). Sostiene il documento che l’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento, non farebbe che completare un percorso già intrapreso con la legge n.173 del 2015.
Sul piano processuale si suggerisce di introdurre nel procedimento di adozione, la possibilità di intervento del parenting coordinator: figura specializzata, terza e imparziale, che tuteli gli interessi del minore in ogni fase, sulla scorta di quanto già accade in sede penale, tramite la redazione di appositi albi (avvocati, difensori d’ufficio, curatori speciali etc). Si raccomanda inoltre di estendere il patrocinio a spese dello stato e infine di assicurare in maniera più decisa l’attuazione del principio del giusto processo e del contraddittorio delle parti (anche al fine di ridurre il rischio di impugnazioni).
Per quanto attiene all’iter adottivo e alle sue lentezze, vengono in rilievo due necessità: di semplificazione e di trasparenza. Un primo obiettivo di riforma è la riduzione dei tempi dell’accertamento dei requisiti dei richiedenti l’adozione (art. 6 legge 184), ad oggi sdoppiato in un accertamento preventivo e uno in corso di procedimento, per la medesima indagine (“i coniugi devono essere affettivamente capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare..”). Possibile mezzo per conseguirlo, potrebbe essere l’introduzione di un termine perentorio per l’avvio e la conclusione delle indagini. In secondo luogo, sfruttare a pieno la Banca dati dei minori adottabili nazionale, istituita un mese dopo la relazione(12), al fine di rendere più trasparenti le procedure per tempi e per chiarezza delle informazioni raccolte. Questo consentirebbe di aumentare le possibilità di abbinamento tra bambini adottabili e coppie richiedenti. Specularmente, andrebbe introdotta la possibilità di domanda unica di adozione, online, valida su tutto il territorio nazionale.
Con riguardo ai requisiti soggettivi di accesso all’adozione, si ricorderà come con la legge n. 76 del 2016 (unioni civili), il legislatore abbia sostanzialmente delegato alla giurisprudenza il compito di sciogliere il nodo dell’adozione da parte di coppie omosessuali, e anzi, di come vi abbia fatto affidamento(13). Notavano opportunamente i deputati della scorsa che “essendo stato svincolato, con la recente riforma del 2012, lo status filiationis da quello coniugale, anche l’istituto dell’adozione, che determina un rapporto di filiazione in senso giuridico, dovrebbe coerentemente svincolarsi da tale condizionamento in senso stretto. D’altro canto, un argomento di riflessione può essere tratto anche dalla recente approvazione della legge n. 76 del 2016, che ha approntato una specifica disciplina delle convivenze, cristallizzando diritti e doveri dei conviventi, il cui legame è fondato sulla stabilità. Ne consegue che il principale requisito da valutare ai fini dell’adozione dovrebbe essere l’idoneità affettiva della famiglia che si renda disponibile ad accogliere il minore adottando (articolo 6, comma 2, della legge n. 184 del 1983)”. Stesso ragionamento per l’ipotesi di adozione del single.
La crisi delle adozioni internazionali: nota di aggiornamento
Rispetto al 2017 pare essersi stabilizzato il numero delle adozioni internazionali(14). A fronte di una riduzione del coppie adottive, il primo semestre 2018 ha segnato una sostanziale stabilizzazione. I minorenni entrati in Italia tra il 2012 e il 2017 sono passati da 1484 a 617, per attestarsi a 603 nel giugno 2018.
Quanto ai tempi, i dati sulla durata dell’iter adottivo per gli anni 2016-2018 non sono stati resi disponibili. In attesa della pubblicazione, sarà utile valutare l’azione della rinnovata Commissione Adozioni alla luce del biennio 2015-2016 (ultimo aggiornamento). Con riferimento al periodo di rilevazione, le coppie adottive hanno impiegato mediamente: 18 mesi dalla dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minorenni al decreto di idoneità e 25 mesi per completare la procedura adottiva a partire dal conferimento di incarico all’ente fino all’autorizzazione all’ingresso dell’adottando.
Secondo l’ultimo rapporto del Gruppo CRC, le adozioni internazionali restano ostacolate dai tempi lunghi e incerti, e dagli alti costi della procedura in condizioni di perdurante cristi economica. Sul fronte italiano, segnala sempre il gruppo, si potrebbe guadagnare tempo rispettando i termini già previsti dalla legge, come per l’emanazione del decreto di idoneità (6 mesi e mezzo spesso disattesi), risolvendo il problema del mancato riconoscimento automatico della sentenza straniera di adozione (fino a due anni per la trascrizione in Italia), imponendo termini perentori entro i quali devono concludersi le varie fasi del procedimento adottivo.
Genitori detenuti e rapporti con i figli
Con sentenza n. 174 del 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull’ordinamento penitenziario - nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58-ter della medesima legge”(15).
Con questa pronuncia la Corte ha dunque dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui determinava l’esclusione delle detenute dal beneficio dell’assistenza esterna ai figli osservando che: “subordinare la concessione di tale beneficio alla collaborazione con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del rapporto tra madre e figlio in tenera età ad un indice legale del “ravvedimento” della condannata”. A conforto di questo assunto è stato ricordato che “se pur sia possibile condizionare alla collaborazione con la giustizia l’accesso ad un beneficio (..) una tale possibilità non vi è quando al centro della tutela si trovi un interesse “esterno”, e in particolare il peculiare interesse del figlio minore, garantito dall’art. 31, secondo comma, Cost., ad un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, in via subordinata, con il padre)”. In altri termini la Corte ha tenuto a distinguere tra un beneficio preordinato alla risocializzazione del condannato, e un beneficio dalle immediate ricadute su soggetti terzi particolarmente tutelati, come è il caso dei minori.
La decisione segue il solco di una precedente pronuncia – sentenza n. 239 del 2014 - con cui la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, la misura della detenzione domiciliare speciale a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. Osservò allora la Corte che “nella misura della detenzione domiciliare speciale, infatti - pur essendo presente una finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione - assume un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo”.
Con la pronuncia di Luglio quindi si conferma e si consolida l’orientamento a tutela dei figli dei detenuti.
Minori e Decreto Sicurezza
Il Decreto Legge n. 113 del 2018, cosiddetto “decreto sicurezza”, definitivamente approvato dal Parlamento, segna un drastico passo indietro nella tutela dei minori stranieri. Il testo, che modifica il sistema di protezione internazionale, non menziona i minori ma, come confermato dalle Associazioni del settore, non potrà che avere un impatto negativo sui minori delle famiglie richiedenti asilo e sui neo-maggiorenni.
Può essere utile una comparazione tra le situazioni dei non accompagnati e dei minori dei nuclei di richiedenti la protezione internazionale. Anzitutto vale la pena osservare che le famiglie di richiedenti asilo con bambini non potranno essere ospitate nel sistema ex-SPRAR, come è per i minori non accompagnati, restando destinato ai primi il sistema di accoglienza straordinaria. In secondo luogo, l’eliminazione della protezione umanitaria rischia di pregiudicare la situazione di minori e neomaggiorenni ai quali invece veniva spesso riconosciuta.
Da ultimo, come segnalato da Save the Children(16), è venuta meno la regola del silenzio-assenso della legge 47 del 2017 che consentiva la conversione, al compimento dei 18 anni, del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa di occupazione. Occorre sottolineare che al momento è forse questa la situazione più critica: a 18 anni e 1 giorno per il minore accompagnato scatta immediatamente il rischio espulsione o, come è più plausibile, il rischio della marginalizzazione e della criminalità.
Povertà minorile
Nel Giugno del 2018 l’Istat ha fornito i dati sulla povertà in Italia per l’anno 2017(17), rilevando che tra gli individui in povertà assoluta si stima che i minorenni siano 1 milione 208mila (12,1%), i giovani di 18-34 anni 1 milione e 112mila (10,4%, valore più elevato dal 2005) e gli anziani 611mila (4,6%). Se si guarda alla tendenza però, il dato è ancora più fosco: “il valore dell’incidenza, infatti, dal 2014 non è più sceso sotto il 10%”. È evidente che nonostante le sollecitazioni, poco è stato intrapreso per arginare, per non dire eliminare, il fenomeno.
Con Decreto del 18 maggio 2018 il fondo nazionale di lotta alla povertà Fondo povertà - istituito nel 2016 - è stato incrementato, per arrivare a una dotazione di 1 miliardo e 750 milioni di euro nel 2018, poco più di 2 miliardi nel 2019(18). Resta necessario però, tenuto conto della diversa incidenza della povertà e della diversa natura che la deprivazione assume negli anni della formazione, un piano di contrasto mirato, soprattutto sul fronte dei servizi socio-educativi, degli asili nido, delle risorse per lo studio e delle attività di socializzazione come quelle sportive e culturali.
(1) - http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50388.htm
(2) - http://www.tribunale.brindisi.giustizia.it/it/News/Detail/24400
(3) - https://www.direcontrolaviolenza.it/perche-diciamo-no-al-disegno-di-legge-pillon/
(4) - https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/OL_ITA_5_2018.pdf
(5) - Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza del 22.2.2018 n. 4383
(6) - http://www.altalex.com/documents/news/2018/10/02/maternita-surrogata-avere-due-genitori-dello-stesso-sesso-non-e-contrario-all-ordine-pubblico
(7) - Massima Ufficiale: “Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benché imperative o inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla costituzione, dai trattati fondativi e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo.”
(8) - http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;173
(9) - http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/03/07/leg.17.bol0779.data20170307.com02.pdf
(10) - http://www.vita.it/it/article/2018/10/19/bambini-abbandonati-e-un-dovere-esplorare-nuovi-strumenti-da-affiancar/149454/
(11) - https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page;jsessionid=ncz3iPyOj2FCUIRmqzxqwOsv?facetNode_1=1_2(2014)&facetNode_2=1_2(201401)&facetNode_3=1_2(20140121)&contentId=SDU1085034&previsiousPage=mg_1_20
(12) - http://www.vita.it/it/article/2017/04/06/arriva-la-banca-dati-delle-adozioni-ma-non-ci-sono-piu-coppie-che-vogl/142987/
(13) - G.CASABURI in L’adozione omogenitoriale e la Cassazione: il convitato di pietra, commento a Cass. 12962/2016 su Foro Italiano.
(14) - http://www.commissioneadozioni.it/it/per-una-famiglia-adottiva/rapporto-statistico.aspx
(15) - https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
(16) - https://www.savethechildren.it/blog-notizie/cosa-cambia-per-i-minori-con-decreto-sicurezza
(17) - https://www.istat.it/it/files//2018/06/La-povertà-in-Italia-2017.pdf
(18) - http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx