La posizione dell’Italia nella “classifica” mondiale stilata in termini di libertà di informazione.
Nel nuovo rapporto 2018 redatto da Reporter senza Frontiere, l’Italia guadagna 6 posizioni rispetto allo scorso anno, passando dal 52esimo al 46esimo posto.
Una buona notizia. Almeno a prima vista.
Un esame più attento, critico e approfondito consente invece di riflettere su criticità di non poco momento.
Crescono in maniera esponenziale le minacce contro i giornalisti.
Nel Report si legge chiaramente che «una decina di giornalisti sono ancora sotto una protezione permanente e rafforzata dalla polizia dopo le minacce di morte proferite, in particolare, dalla mafia, da gruppi anarchici e fondamentalisti».
È inquietante che «numerosi giornalisti, soprattutto nella capitale e nel sud del Paese si dicono continuamente sotto pressione di gruppi mafiosi che non esitano a penetrare nei loro appartamenti per rubare computer e documenti di lavoro confidenziali quando non vengono attaccati fisicamente».
Ancor più destabilizzante il pregiudizio arrecato alla libertà di stampa nel mondo della politica: «spesso i giornalisti italiani subiscono pressioni da parte dei politici e optano sempre più di frequente per l’autocensura».
Quel che lascia attoniti è che «l’ostilità dei dirigenti politici nei confronti dei media non è più appannaggio esclusivo dei Paesi autoritari come la Turchia (157/a posizione) o l’Egitto (161/a posizione)» pronti «a incarcerare arbitrariamente tutti coloro che non prestano fedeltà», ma «sempre più leader democraticamente eletti (…) vedono la stampa non più come fondamento essenziale della democrazia bensì come un avversario al quale mostrano apertamente la loro avversione».
Fig. 1 Classifica mondiale sulla libertà di stampa

La mappa viene colorata sui punteggi ricevuti: da 0 a 15 punti “buono” (giallo chiaro), da 15,01 a 25 “abbastanza buono” (giallo), da 25,01 a 35 punti “problematico” (arancione,), da 35,01 a 55 punti: “grave” (rosso), da 55,01 a 100 punti “molto grave” (nero).
Evoluzioni giurisprudenziali in tema di bilanciamento tra riservatezza, identità personale, oblio e libertà di manifestazione del pensiero, diritto di cronaca e di satira
Sempre più numerose e problematiche le questioni relative alla difficile individuazione del confine tra l’esigenza di garantire il pieno sviluppo della persona umana sia nella sua dimensione collettiva - assicurando la libertà di manifestazione del pensiero – sia nella sua dimensione individuale, predisponendo adeguati strumenti a presidio della vita privata.
Interessante, in tale contesto, la recente ordinanza, 26 giugno – 5 novembre 2018, n. 28084, con cui la Cassazione, Terza sezione civile, rimette alle Sezione Unite la scelta in merito al delicato equilibro tra diritto di cronaca e tutela dell’oblio.
Il caso sorge quando, a 27 anni di distanza dal verificarsi un omicidio familiare, per il quale peraltro il condannato aveva già scontato la pena irrogata, viene ripubblicata la notizia dal Quotidiano Unione Sarda in una rubrica dedicata agli avvenimenti di pubblico interesse verificatisi negli ultimi 30/40 anni.
Diritto all’immagine e alla reputazione lesi dalla nuova gogna mediatica da un lato, diritto di cronaca a servizio dell’interesse pubblico dall’altro.
Il diritto di cronaca, estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero è un diritto pubblico soggettivo che va tutelato e difeso in presenza di tre condizioni:
- utilità sociale dell’informazione
- verità (oggettiva o putativa) del fatto
- forma “civile” dell’esposizione del fatto, dignitosa e non irriverente.
Il diritto all’oblio si configura quale «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata».
A tali definizioni, si aggiungono le recenti linee direttrici individuate dalla Corte di Cassazione, Prima sezione, con la decisione n. 6919 del 20 marzo 2018, ove si stabiliscono i parametri in presenza dei quali il diritto all’oblio può recedere rispetto al diritto di cronaca, ovvero:
il contributo arrecato dalla notizia a un dibattito di interesse pubblico; ragioni di giustizia, di polizia, di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero scientifiche, didattiche o culturali; grado di notorietà del soggetto rappresentato, in forza della posizione rivestita dallo stesso nella vita pubblica; veridicità e attualità della notizia, tenuto conto delle modalità impiegate per diffonderla; concessione del diritto di replica
Tale quadro, arricchito dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di dati personali, ove indica, all’art. 17, i motivi per i quali è possibile chiedere l’esercizio del diritto all’oblio, nonché dalla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. CGUE, 28 giugno 2018, ML e EW c. Germania, ove la Corte afferma che il diritto all’informazione, anche a fronte del trascorrere del tempo, prevale sul diritto all’oblio qualora si tratti di notizie di interesse pubblico vere e attuali, di pubblico interesse), rende indefettibile e ormai improcrastinabile l’individuazione di criteri inequivocabili di riferimento.