In attuazione della legge di delegazione europea 2014, è stato emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, con entrata in vigore il 4 ottobre 2017, volto a trasporre nell’ordinamento nazionale le norme stabilite dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom istitutiva di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
La direttiva 2009/71/Euratom è stata recepita con il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, in cui si mette in luce la necessità di promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della disciplina della disattivazione o gestione degli impianti nucleari, della gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, dell’esercizio dei reattori di ricerca attivi sul territorio nazionale e delle strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonché della loro successiva disattivazione. La direttiva 2009/71/Euratom ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, in conformità a quanto previsto nella Convenzione sulla sicurezza nucleare sottoscritta a Vienna il 20 settembre 1994 ed ai principi fondamentali di sicurezza stabiliti dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica nel 2006 (Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1). La Convenzione predetta, ratificata dal nostro Paese nel 1998, fu adottata dalle parti contraenti nella consapevolezza dell’importanza per la Comunità internazionale di assicurarsi un uso dell’energia nucleare: “sicuro, ben regolamentato e corretto da un punto di vista ambientale”. La Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 e ratificata dall’Italia con legge del 2005, auspicava – come nel precedente strumento internazionale menzionato – la promozione di una vera e propria “cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero”, e, nel contempo, riconosceva l’importanza di “informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”. Il d.lgs. n.137 del 2017 in esame è volto ad uniformare la normativa nazionale con quanto previsto dalla direttiva 2014/87/Euratom che ha elevato gli obiettivi di sicurezza previsti dalla precedente direttiva del 2009, in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari), e ha rafforzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, sia sul fronte delle competenze tecniche che su quello dell’indipendenza, con la previsione di adeguate risorse, umane e finanziarie. Nel sesto considerando, si legge che un’autorità di regolamentazione competente, dotata di un’indipendenza effettiva nei processi decisionali regolatori, che agisca in modo trasparente, imparziale e libero, rappresenta un requisito fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza nucleare. L’incidente nucleare verificatosi nel 2011 a Fukushima (Giappone) ha messo in evidenza, tra l’altro, quanto importante sia la trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare: nel dodicesimo considerando della direttiva 2014/87/Euratom, si legge che le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulle informazioni alla popolazione dovrebbero essere rese più specifiche in merito al tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite, e che la popolazione dovrebbe poter partecipare al processo decisionale relativo agli impianti nucleari. Con l’emanazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 si aggiornano le norme vigenti volte a dare attuazione alla direttiva 2014/87/Euratom, contenute nel d.lgs. n. 230/1995, nel d.lgs. n. 45/2014 e nel D.P.R. n. 1450/1970.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili” viene aggiornato negli articoli 4, 10, 35, 36, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, 138, 143, e sono inseriti gli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 135-bis. Il d.lgs. n. 137/2017 modifica ed integra il d.lgs. n. 230/1995 recependo nella normativa nazionale le nuove definizioni di “incidente”, “inconveniente”, “funzionamento anomalo”, “base di progetto”, “incidente base di progetto” e “gravi condizioni”, “difesa in profondità”, “cultura della sicurezza nucleare”, “piano operativo” (art. 4). Inserisce nel testo le disposizioni sull’obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (art. 37-bis), sulle misure per conseguirlo (art. 37-ter), sulla valutazione iniziale e sulle revisioni periodiche della sicurezza (art. 37-quater), ed infine su una specifica contravvenzione prevista nel caso in cui sia impedita oppure ostacolata, anche attraverso la mancata esibizione dei documenti richiesti, l’esecuzione delle ispezioni da parte dell’ISIN (art. 135-bis).
- Nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi” è modificato l’articolo 1, dove dopo le parole “autorità nazionale” sono inserite quelle “indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom”. Il 13 luglio 2017 la Commissione europea ha adottato alcune decisioni in materia di procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee, e a proposito dell’Italia ha espresso un parere motivato ex art. 258 TFUE per mancata osservanza della direttiva 2011/70/Euratom (numero procedura: 2016/2027). E’ inoltre aggiornato l’articolo 6 istitutivo dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, e piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione.
- Nell’ambito della disciplina transitoria e finale, è previsto che, con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito l’ISIN, si provveda ad adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 che ha approvato il “Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico degli impianti nucleari” alle disposizioni del decreto n. 137/2017.