Entrati in vigore i provvedimenti volti ad armonizzare la normativa nazionale sull’inquinamento acustico.

Sono entrate in vigore il 19 aprile le norme emanate dal Governo per rispettare le normative CEE sull'inquinamento acustico

di Daniela Bauduin

Nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, il Governo veniva delegato nel 2014 ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e di quello abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili (art. 19, comma 2, legge 30 ottobre 2014, n. 161). Lo scopo perseguito dal legislatore era assicurare l’armonizzazione completa della normativa nazionale con la direttiva sulla determinazione e gestione del rumore ambientale (dir. 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002), e con la direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (dir. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000). La delega predetta è stata attuata con il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 (G.U. 4 aprile 2017, n. 79) ed il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 (G.U. 4 aprile 2017, n. 79), entrati in vigore il 19 aprile 2017, nel rispetto di criteri specifici contenuti nella legge europea 2013-bis(art. 19, comma 2, legge n. 161/2014 cit.).

Il d.lgs. n.41/2017 modifica, attraverso la tecnica della novella legislativa, il provvedimento con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (d.lgs. n. 262/2002). Interviene, in particolare, sugli articoli riguardanti l’immissione in commercio e la libera circolazione di macchine e attrezzature, gli organismi di certificazione e le sanzioni, in conformità a quanto previsto dalle seguenti lettere della norma di delega di cui all’articolo 19 della menzionata legge europea:

i) l’adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, in base al nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

l) l’armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2000/14/CE per quanto riguarda le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;

m) l’adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE, nonché la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste. La direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto è entrata in vigore il 3 gennaio 2002, con l’obiettivo di contribuire al funzionamento omogeneo del mercato interno, tutelando al contempo la salute ed il benessere delle persone (art.1).

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e introduce l’Organismo unico di accreditamento nazionale.

A proposito dell’adeguamento alle disposizioni della direttiva sul rumore ambientale (dir. 2002/49/CE “Environmental Noise Directive” cd. “END”), è stato emanato il d.lgs. n. 42/2017, le cui norme danno attuazione all’articolo 19, comma 2, già citato ed ai seguenti principi e criteri direttivi ivi contenuti:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla END;

b) recepimento nell’ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge quadro;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della citata legge quadro;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sulla “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”;

h) introduzione nell’ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore e dai regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 della legge quadro, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella END.

La direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale (art.1), e riguarda il rumore cui è esposto l’essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore (art. 2).

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