Le ONG scrivono a Prefetti e Presidenti delle Commissioni per il riconoscimento del Diritto D'Asilo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO AL SIG.PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA AOSTA AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D’ASILO AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SEZIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E p.c. AL SIG. CAPO DI GABINETTO AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE AI SIGG.RI QUESTORI

9 luglio

Le organizzazioni A Buon Diritto, Acli, Action Aid, Amnesty International, ARCI, Asgi, Casa dei Diritti Sociali, Caritas Italiana, Centro Astalli, CNCA, Emergency, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Médecins du Monde Missione Italia, Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere, Oxfam Italia e Senza Confine del Tavolo Asilo desiderano esprimere preoccupazione in merito ai contenuti della Circolare del Ministero dell’Interno del 4/7/2018,avente oggetto: “Il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria”.

La protezione umanitaria, prima ancora di costituire forma residuale di tutela rispetto alla protezione internazionale, è un istituto giuridico a sé, in cui è la stessa legge che prevede il suo riconoscimento in presenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». È un diritto, pertanto, il cui riconoscimento può essere chiesto direttamente al Questore, il quale è tenuto a verificare l’esistenza dei presupposti della legge. In caso di diniego, è possibile presentare ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, sottendendo la sua natura di diritto soggettivo (Cass. SU n. 11535/2009, SU n. 19393/2009).

Di fronte a questa premessa, un esercizio rigoroso della funzione delle Commissioni e Sezioni Territoriali presuppone che ciascun caso venga valutato nel merito e individualmente: sorprende dunque che il Ministro dell’Interno richiami, nell’esame dei casi, la “salvaguardia di interessi primari della collettività”, subordinando a questa i diritti dei richiedenti. Si ritiene inoltre che le decisioni non debbano essere orientate da considerazioni meramente numeriche, se non addirittura da presunzioni circa la maggiore o minore “difficoltà di inserimento” di chi negli anni è stato o è ancora titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nelle stesse premesse della circolare si legge che sul tema è stata prodotta una copiosa giurisprudenza che ha riconosciuto il fondamento di situazioni meritevoli di godere della tutela umanitaria. Al fine di garantire organicità nel procedimento decisionale, amministrativo e giudiziario, un’eventuale stretta sulle decisioni di parere favorevole al riconoscimento della protezione umanitaria comporterà un ulteriore intasamento dei ruoli dei giudici ordinari, e l’allungamento complessivo dei tempi di definizione delle situazioni individuali.

Quanto alle dette situazioni e al loro tenore, come ricordato dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione richiamata nella circolare ministeriale (Cass. Civ. n. 4455 del 23 febbraio 2018), la tutela umanitaria è anche una delle una delle tre forme di attuazione dell'asilo, secondo il dettato costituzionale (art. 10, c. 3, Cost.: “lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”). Coerentemente e correttamente, quindi la raccomandazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari segue la valutazione di una condizione di "vulnerabilità" che può avere ad oggetto anche “la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa. L'allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità, può, pertanto, non essere derivante soltanto da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale, anche non rientranti nei parametri dell'art. 14 d.lgs n. 251 del 2007 o a condizioni di compromissione dell'esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, ma non aventi la peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva. La vulnerabilità può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, non potendo tale primario diritto della persona trovare esclusivamente tutela nell'art. 36 del d.lgs n. 286 del 1998 oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili)” (Cass. Civ. n. 4455 del 23 febbraio 2018). È dunque semplicistico, soprattutto e non rende giustizia al lavoro fin qui condotto dalle Commissioni e Sezioni Territoriali, affermare sbrigativamente che il permesso di soggiorno per motivi umanitari sia stato concesso a persone che non avessero diritto di rimanere nel nostro Paese. Giova pertanto ricordare che le Commissioni e Sezioni Territoriali, pur non essendo un’autorità indipendente, tuttavia operano “con indipendenza di giudizio e valutazione” (art. 4, c. 3 bis, d.lgs. 25/2008), e che le loro decisioni, nel merito e nella forma, sono sindacabili solo dall’autorità giudiziaria competente o dalla Commissione nazionale, nei casi previsti dalla legge.

Attualmente la protezione umanitaria viene anche accordata a un numero crescente di persone che hanno subito violenze e torture in Libia e per questo si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e mentale. Nonostante le sorprendenti dichiarazioni di alcuni giorni fa a opera dello stesso Ministro dell’Interno, la situazione in Libia resta gravissima ed è confermata da UNHCR, che sta infatti portando avanti con difficoltà un piano di evacuazione di rifugiati vulnerabili detenuti in Libia da un tempo indefinito, in condizioni deplorevoli, vittime di sistematiche violazioni dei diritti umani.

La tutela umanitaria è inoltre primariamente un’acquisizione di civiltà che riafferma principi universali a tutela della vita e della dignità delle persone. La natura stessa della protezione umanitaria non si presta ad essere racchiusa in situazioni oggettivamente predeterminate, bensì ad essere lasciata aperta a singole applicazioni, per l’impossibilità (e l’inopportunità) di prevedere tutte le ipotesi nelle quali possano sorgere quelle ragioni umanitarie che impongono la deroga alle ordinarie regole in materia di ingresso e soggiorno.

La protezione umanitaria ha consentito di affermare in maniera chiara che vi sono diritti che l’Italia riconosce a tutte le persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dal credo politico. Diritti che valgono sempre e comunque e che trovano la loro fonte nella Costituzione italiana e nelle norme internazionali, che tutelano i diritti inderogabili e le libertà fondamentali delle persone. Il nostro paese può dunque rivendicare con orgoglio l’aver introdotto e disciplinato nel proprio ordinamento questa forma di protezione, che ha consentito, negli anni, di creare condizioni di vita dignitose alle persone che, da regolari, hanno potuto curarsi, avere un regolare contratto di lavoro e ricostituire il proprio nucleo familiare, scongiurando il pericolo che, rimanendo irregolari, finissero per alimentare i già floridi circuiti di criminalità e sfruttamento, questi si causa di problemi di ordine pubblico. Non si può infine ignorare che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, bel lungi dal creare insicurezza e mancata integrazione, contribuisce in misura sostanziale a rendere possibili percorsi di legalità e di inclusione, unica vera garanzia per la sicurezza delle comunità.

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