La giustizia diseguale di Minniti per gli stranieri

Il decreto-legge n. 13/2017 (c.d. Minniti-Orlando), attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge, apporta significative modifiche di segno restrittivo alla disciplina della limitazione della libertà dei migranti in condizione di irregolarità e della tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo.

di Federica Resta

Il decreto-legge n. 13/2017 (c.d. Minniti-Orlando), attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge, apporta significative modifiche di segno restrittivo alla disciplina della limitazione della libertà dei migranti in condizione di irregolarità e della tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo.

Anzitutto, nonostante la dimostrata inefficacia del trattenimento nei centri d’identificazione ed espulsione rispetto all’obiettivo perseguito di agevolare le procedure di identificazione e rimpatrio, il Governo sceglie non solo di investire su tale istituto, ma addirittura di rafforzarlo.

Da un lato, infatti, si estende ulteriormente, di 15 giorni, la durata del trattenimento nel centro (ora definito di permanenza per i rimpatri), del migrante già detenuto, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio, previa convalida da parte del giudice di pace. Rispetto all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, si prevede anche che quando non sia possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, sia ripristinato lo stato di detenzione, sia pur per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo. Inoltre, si dispone l’ampliamento della rete dei centri, pur tenendo conto, nella individuazione dei locali idonei, della “necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l’assoluto rispetto della dignità della persona”.

Fortemente ridimensionata risulta poi la tutela giurisdizionale del richiedente asilo rispetto al provvedimento di diniego di tale status. Il procedimento di ricorso avrà infatti natura esclusivamente camerale e prevalentemente cartolare, con una significativa attenuazione della pienezza del contraddittorio. Ai fini della decisione, il giudice utilizzerà infatti essenzialmente la videoregistrazione del procedimento amministrativo tenuto dinanzi alle Commissioni territoriali e informazioni sulla situazione socio-economica e politica del Paese di provenienza. La comparizione del richiedente sarà invece disposta solo qualora il giudice lo ritenga necessario a seguito della visione della videoregistrazione, consideri indispensabile l’acquisizione di chiarimenti dalle parti ovvero disponga consulenza tecnica o l’assunzione di mezzi di prova.

La contrazione delle garanzie del contraddittorio così prevista è stata denunciata, tra gli altri, dallo stesso primo Presidente della Corte di Cassazione. Egli ha infatti sottolineato come la garanzia del contraddittorio (riflesso della pari dignità riconosciuta a ciascuna delle parti coinvolte nel processo) presupponga l’effettiva parità delle parti, mentre in alcuni casi il procedimento speciale prefigurato per le controversie in materia di protezione internazionale è a contraddittorio puramente eventuale. “Come si può pensare allora”- osserva il Primo Presidente- “al ruolo di terzietà del giudice, rispetto a chi?”. Ed egli rileva ancora: “pretendere la semplificazione e razionalizzazione delle procedure non può significare soppressione delle garanzie”. Ciò è tanto più rilevante se si considera che,con il decreto, si esclude anche l’appello avverso la decisione del tribunale (la cui competenza territoriale è peraltro fortemente modificata, dal momento che tali controversie sono assegnati a soli 14 tribunali in tutto il territorio nazionale). Il decreto finisce, insomma, con l’aggiungere ulteriori deroghe di segno restrittivo al diritto comune, nei confronti dei soli stranieri, già di per sé destinatari di un sotto-sistema giuridico peculiare, caratterizzato dalla de formalizzazione delle procedure e dall’attenuazione delle garanzie (si pensi, per tutti, all’istituto della detenzione amministrativa nei centri).

Peraltro, il Governo non ha colto l’occasione per disciplinare quello che oggi costituisce un vero e proprio limbo giuridico, ovvero la permanenza negli hotspot. Ciò sarebbe stato opportuno anche alla luce della sentenza della Cedu del 15.12.2016 nel caso Khlaifa e altri contro Italia, che ha condannato il nostro Paese per l’illegittimità del trattenimento di molti migranti nel periodo della “primavera araba” nel centro di accoglienza di Lampedusa e, quindi, a bordo di una nave nel porto di Palermo, in vista del successivo rimpatrio in Tunisia. In tale caso, infatti, la Corte ha stigmatizzato l’assenza di una base giuridica adeguata che legittimasse il trattenimento dei migranti.

L’impressione complessiva, insomma, è che ancora una volta le modifiche normativa in materia di immigrazione, sia pur con l’intento di accelerare procedure amministrative il cui numero è cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi- finiscano con il determinare un’ulteriore, inaccettabile, bagatellarizzazione della libertà e dei diritti degli stranieri.

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