Vaccini: il senso civico tra diritto alla salute e libertà di scelta

Silvia Demma fa il punto sulla questione vaccini fornendo un quadro completo di informazioni, considerazioni e documentazioni necessarie per affrontare il tema con le dovute cognizioni di causa.

Di Silvia Demma: La decisione presa dal Governo il 19 maggio di emettere un Decreto Legge (D.L. 6/06/17, n. 73) segna un punto di svolta significativo in materia di vaccini per i minori: l’obbligo – che da tempo in diverse Regioni era stato abbandonato – rientra in campo esteso a 12 vaccini, e sono previste sanzioni per gli inadempienti. La scelta del ritorno ad un approccio coattivo, con il quale lo Stato assume su di sé la decisione a tutela della salute dei minori, segue di pochi mesi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del PNPV (Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale) nel quale invece si ribadiva l’adesione all’approccio proattivo, di promozione e adesione consapevole da parte del cittadino, adottato con il Piano di Prevenzione Attiva 2004-2006. L’inversione di rotta è stata motivata dal quadro della copertura vaccinale, scesa a livello nazionale al di sotto della soglia critica del 95%

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Non è questa la sede per alimentare il dibattito scientifico sui vaccini ed analizzare la fondatezza delle ragioni che hanno contribuito ad elevare il tasso di mancata adesione ai programmi vaccinali, in particolare in alcune aree (in Provincia di Bolzano la percentuale di bambini della coorte 2014 che non risulta vaccinato per poliomielite, difterite, pertosse, epatite B oscilla intorno al 15% con la punta del 32.48% per il morbillo). Tuttavia, quel dato interroga su quanto sia stata efficace la strategia adottata per responsabilizzare i cittadini e contrastare l’atteggiamento egoista così riassunto dal prof. Tarro: «io non vaccino i miei figli e non rischio, tanto tutti gli altri sono vaccinati. (…).Quanto più si è civicamente sviluppati, tanto più ci può essere libertà nelle vaccinazioni».

Sul piano del diritto, il D.L. 73/2017 rimanda a questioni di compatibilità con il dettato costituzionale. In merito esistono già alcuni pronunciamenti della Corte Costituzionale. In particolare, la sentenza 307/1990 giustifica «la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale all’imposizione di un trattamento sanitario se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri». A conferma, interviene la sentenza 107/2012, che riconosce il diritto al risarcimento per danni permanenti anche per i vaccini semplicemente raccomandati. Il concetto è ribadito con la pronuncia n. 132/1992, dove, rispetto alla libertà dei genitori nella scelta delle cure cui sottoporre i figli, questo è il parere: «La potestà dei genitori nei confronti del bambino è, infatti, riconosciuta dall'art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale». La medesima sentenza pare inoltre giustificare le sanzioni previste dal DL (art. 1, cc.4 e 5) in caso di mancata vaccinazione del minore, (da € 500 a € 7500) e, in caso di permanente rifiuto, alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza (art. 330 e 336 cod. civile). L’atteggiamento del Consiglio della Provincia di Bolzano, che già si è espresso con voto unanime contro l’impostazione del DL, lascia intravvedere la possibilità di un ricorso alla Corte teso a tutelare l’autonomia da parte di ogni singolo Sistema Sanitario Regionale. Ancora nel 2015 (sentenza 125) la Corte ha però ravvisato che la Carta assegna «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto». Per quanto riguarda invece la possibilità di ricevere un risarcimento in caso di effetti negativi a seguito della vaccinazione (C. Cost. 307/1990), va menzionata la sentenza della Cassazione n. 12427 che fa propria la letteratura scientifica in materia ed esclude una correlazione tra vaccinazioni e l’insorgenza dell’autismo.

È inoltre già presente un pronunciamento del Consiglio di Stato *(1662/2017)** che avalla l’obbligo vaccinale per l’accesso alle strutture prescolari: «la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale». Il caso è riferito all’obbligo introdotto dal Comune di Trieste nel novembre 2016, pochi giorni dopo un passo simile della Regione Emilia Romagna (L. R. 19/2016). Altre Regioni, prima del D.L., erano sulla stessa strada Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio). Anche il Veneto era intervenuto in materia, con un approccio parzialmente diverso: ai bambini vaccinati, massimo punteggio per l’inserimento nelle comunità infantili finanziate dalla Regione, con attribuzione ai Sindaci della responsabilità dell’allontanamento temporaneo e/o l’ammissibilità dei non vaccinati.

Dal punto organizzativo, dato il numero di soggetti coinvolti e data la decisione di non interferire (art. 3, c. 3) con il diritto all’istruzione garantito dalla scuola dell’obbligo (dai 6 ai 16 anni) è possibile paventare alcune difficoltà, anche nella composizione delle classi. Le procedure di applicazione (il DL prevede anche i casi di esonero o differimento per avvenuta immunizzazione o condizioni cliniche incompatibili), coinvolgono numerosi soggetti oltre ai diretti interessati (scuole, Regioni, Asl, medici di famiglia e pediatri, Tribunali per i Minorenni) con possibili difficoltà ad armonizzarsi.

Sul fronte della formazione e dell’educazione, sono previsti € 200.000 (cui si aggiungerà il 50% delle sanzioni). Dal 14 giugno, inoltre, il numero verde 1500 del Ministero della Salute è dedicato alle vaccinazioni. È proprio sul fronte della comunicazione la battaglia più aspra. Ai siti istituzionali dell’Aifa, dove si possono reperire i dati sugli effetti avversi segnalati in Italia o dell’ISS Epicentro, si contrappongono siti che forniscono informazioni non suffragate da puntuali riscontri scientifici. Può quindi capitare che il cittadino si imbatta indifferentemente nei dati rigorosi sull’impatto dell’epidemia di morbillo in Italia del 2002 (2 morti, circa €5 milioni spesi solo per i ricoveri) e in racconti che fanno leva sulla paura di esporre ad un rischio il proprio figlio, come qui esemplificato. Poiché talvolta ad accreditare l’opposizione ai programmi vaccinali compare un medico, si è aperto un ulteriore fronte. La regione Veneto, ad esempio, nella stessa DGR già menzionata, ha previsto la procedura per la segnalazione ai rispettivi Ordini/Collegi professionali degli operatori sanitari che sconsigliano le vaccinazioni. Per parte sua, la FNOMCeO, che raccoglie gli Ordini dei Medici locali, a luglio 2016 ha annunciato una *stretta.** Sono già due i provvedimenti di radiazione emessi rispettivamente dall’Ordine di Treviso e Milano, mentre a Firenze è stata comminata una sospensione di sei mesi e risultano procedimenti aperti a Milano e nel Veneto. L’estate vedrà, oltre al frenetico lavoro per la concreta applicazione del decreto prima dell’avvio dell’anno scolastico, anche il dibattito parlamentare per la sua conversione in Legge. Poiché i destinatari del provvedimento sono i minori, è auspicabile che si alzi il livello del confronto.

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