di Daniela Bauduin
Nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, il Governo veniva delegato nel 2014 ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e di quello abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili (art. 19, comma 2, legge 30 ottobre 2014, n. 161). Lo scopo perseguito dal legislatore era assicurare l’armonizzazione completa della normativa nazionale con la direttiva sulla determinazione e gestione del rumore ambientale (dir. 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002), e con la direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (dir. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000). La delega predetta è stata attuata con il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 (G.U. 4 aprile 2017, n. 79) ed il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 (G.U. 4 aprile 2017, n. 79), entrati in vigore il 19 aprile 2017, nel rispetto di criteri specifici contenuti nella legge europea 2013-bis(art. 19, comma 2, legge n. 161/2014 cit.).
Il d.lgs. n.41/2017 modifica, attraverso la tecnica della novella legislativa, il provvedimento con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (d.lgs. n. 262/2002). Interviene, in particolare, sugli articoli riguardanti l’immissione in commercio e la libera circolazione di macchine e attrezzature, gli organismi di certificazione e le sanzioni, in conformità a quanto previsto dalle seguenti lettere della norma di delega di cui all’articolo 19 della menzionata legge europea:
i) l’adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, in base al nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) l’armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2000/14/CE per quanto riguarda le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
m) l’adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE, nonché la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste. La direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto è entrata in vigore il 3 gennaio 2002, con l’obiettivo di contribuire al funzionamento omogeneo del mercato interno, tutelando al contempo la salute ed il benessere delle persone (art.1).
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e introduce l’Organismo unico di accreditamento nazionale.
A proposito dell’adeguamento alle disposizioni della direttiva sul rumore ambientale (dir. 2002/49/CE “Environmental Noise Directive” cd. “END”), è stato emanato il d.lgs. n. 42/2017, le cui norme danno attuazione all’articolo 19, comma 2, già citato ed ai seguenti principi e criteri direttivi ivi contenuti:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla END;
b) recepimento nell’ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge quadro;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della citata legge quadro;
d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, e con l’articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sulla “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”;
h) introduzione nell’ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge quadro, relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore e dai regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 della legge quadro, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella END.
La direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale (art.1), e riguarda il rumore cui è esposto l’essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore (art. 2).