Bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto: prorogato al 30 aprile 2017 il termine di presentazione delle domande di finanziamento.

E’ stato prorogato fino al 30 aprile 2017 il termine per presentare le domande di ammissione al Fondo per la progettazione, preliminare e definitiva, degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche

E’ stato prorogato fino al 30 aprile 2017 il termine per presentare le domande di ammissione al Fondo per la progettazione, preliminare e definitiva, degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche, relativo all’annualità 2016 (Decreto Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque n. 110/STA del 21 marzo 2017, pubblicato nel sito web del Ministero dell’Ambiente).

Le richieste di finanziamento potranno essere presentate dalle pubblica amministrazioni interessate (si veda: art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) esclusivamente tramite l’applicativo presente nel portale telematico disponibile presso il sito del Ministero all’indirizzo www.amiantopa.miniambiente.ancitel.it

Nell’ambito delle disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, è stata prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente (art. 56, commi 7 e 8, legge 28 dicembre 2015, n. 221). Il Fondo è stato creato con il D.M. 21 settembre 2016, che ne disciplina le modalità di funzionamento ed i criteri di priorità nell’assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici. La dotazione finanziaria è di importo pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. La “progettazione preliminare e definitiva” è rappresentata dai livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo, ma necessari alla sua redazione, mentre per “interventi di bonifica” si intendono i lavori di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da strutture pubbliche e successivo smaltimento in impianti autorizzati, nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I finanziamenti del Fondo sono erogati su base annuale e fino ad esaurimento delle relative disponibilità, tramite bando del Ministero dell’ambiente, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque. Con riferimento all’annualità 2016, la procedura pubblica è stata avviata con il Decreto Direttoriale n. 1/STA del 10 gennaio 2017, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente. Nel 1992 il legislatore ha dettato norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, nonché per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto (art. 1, legge n. 257/1992).

Nel 1994 è stato approvato il decreto del Ministero della sanità sugli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio, nonchè le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica (D.M. 6 settembre 1994). Quest’ultimo atto è considerato in un articolo dell’INAIL dal titolo “La gestione dell’amianto nel patrimonio edilizio”: “la più importante fonte normativa che regola la gestione del rischio amianto” (Dati INAIL, Andamento degli infortuni sul lavoro, settembre 2016, numero 9, autore S. Massera, pag. 35). Nel 2001 è stata disposta dalla legge l’adozione di un regolamento per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente (art. 20, legge n. 93/2001), prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali. In attuazione del predetto dettato normativo, è stato adottato il D.M. 18 marzo 2003, n. 101, a lettera del quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono i risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, insieme ai dati relativi agli interventi effettuati, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell’ambiente, che a sua volta procede con proprio decreto ad attribuire le risorse per la mappatura a favore dei menzionati enti pubblici territoriali.

Il Piano Nazionale Amianto, Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali, pubblicato nel marzo 2013 - alla cui lettura si rinvia - prevede una serie di obiettivi da realizzare con riguardo a ciascuna delle macro aree considerate, ossia “tutela della salute”, “tutela ambientale” e “sicurezza del lavoro e tutela previdenziale”.

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